Amministrazione Trasparente

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (Art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - D.M. 7 giugno 1999 -)

Data di pubblicazione: 12/08/2026

Data di ultimo aggiornamento: 12/08/2026

Durata obbligo di pubblicazione: Dal 12/08/2026 al 31/12/2031

Il bando è volto ad individuare i beneficiari dei contributi per il sostegno alla locazione per l'annualità 2026-ai sensi di quanto previsto dalla legge 431/98.

Art. 1 Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi per il sostegno alla locazione di cui all’art. 11, comma 3, della L. 431/98, sono coloro che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Residenti nel Comune di Senis;
  • Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Senis e occupate a titolo di abitazione principale. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria. La richiesta deve essere necessariamente presentata da parte dell’intestatario del contratto.

Requisiti soggettivi dei richiedenti

Possono presentare la domanda per beneficiare dei contributi sopra indicati, i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Residenza anagrafica nel Comune di Senis presso l’unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo;
  2. Essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di validità, per una unità immobiliare di proprietà privata ad uso residenziale sito nel Comune di Senis e occupata a titolo di abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente..
  3. Se extra-comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Requisiti reddituali dei richiedenti

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

  1. Fascia A à ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (15.908,10), rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto sia superiore al 14%.

L’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

  1. Fascia B à ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata pari a € 17.131 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è pari al 24%.

Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a € 2.320,00.

 

 

 

 

Normativa

L. 431/98 , art. 11 - D.M. LL.PP. del 07.06.1999 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 09/07/2025 -

Visite alla pagina: 4