Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 17/06/2025
PATTO DI INTEGRITA’
TRA
COMUNE DI SENIS
(indicare anche l’esatta denominazione della struttura organizzativa responsabile del contratto) (di seguito denominata “Amministrazione”)
E
OPERATORE ECONOMICO/ORGANISMO INTERMEDIO/ASSISTENZA TECNICA
(di seguito denominato “Operatore economico”) i quali
CONVENGONO QUANTO SEGUE
***
Art. 1
FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il “Patto di integrità” rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
Nel presente Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione e l’Operatore economico partecipante alla procedura ed eventualmente affidatario del contratto, affinché i propri comportamenti siano improntati ai principi di legalità e integrità in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione fino alla completa esecuzione contrattuale.
Il presente Patto si applica a tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, di qualsiasi valore, e costituisce parte integrante ed essenziale della documentazione in tutte le fasi di scelta del contraente, affidamento e esecuzione del contratto.
La partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici dell’Amministrazione oltre che l’iscrizione al Mercato elettronico regionale e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori gestiti dall’Amministrazione, è subordinata all’accettazione incondizionata e vincolante del Patto di integrità.
Gli obblighi previsti dal presente Patto di integrità si estendono con le medesime modalità anche ai subappaltatori di cui al D.lgs. 36/2023 e a eventuali sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto.
Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice dei contratti pubblici, al Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione in epigrafe ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e al Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 il quale, all’art. 2 prevede che gli obblighi di condotta in esso previsti si estendano, per quando
compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.
Sono fatte salve le disposizioni speciali contenute negli atti approvati dalle autorità di gestione nell'ambito dei fondi strutturali e/o specificamente afferenti a politiche e programmi di sviluppo, di coesione o di investimento europei, nazionali o regionali. Qualora il contratto sia finanziato con tali fondi, le parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla politica antifrode contenuta nella normativa specifica di riferimento.
Art. 2
OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’Operatore economico
- si impegna a garantire la legalità e l’integrità, in ogni fase del procedimento, provvedendo:
- ad informare puntualmente, nell’ipotesi di avvenuto affidamento, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sul rispetto degli stessi;
- a non porre in essere, in proprio o tramite i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, accordi o azioni dirette a influenzare il contenuto del bando (o altro atto equipollente) o le modalità di scelta del contraente o di esecuzione del contratto oppure, in generale, volti a turbare il libero e ordinario svolgimento del procedimento di affidamento;
- a non corrispondere né promettere ad alcuno dei preposti dell’Amministrazione, in proprio o tramite i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a conseguire indebitamente un vantaggio nel procedimento di scelta del contraente, affidamento e esecuzione del contratto da parte dell’Amministrazione o, in generale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o, ancora, per compiere un atto contrario ai suoi doveri;
- a non ricorrere ad alcuna forma di intermediazione o opera di terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, finalizzata a perseguire un indebito vantaggio nel procedimento di scelta del contraente, affidamento e esecuzione del contratto da parte dell’Amministrazione;
- ad evitare, in proprio e da parte di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, di appropriarsi o destinare ad un uso diverso da quello previsto le somme di denaro o altre cose mobili eventualmente possedute in ragione delle attività prestate a favore dell’Amministrazione;
- a non rilasciare, formare, utilizzare o presentare dichiarazioni mendaci o documenti falsi o attestanti cose non vere né omettere informazioni dovute.
- nell’esecuzione della prestazione contrattuale si impegna al rispetto del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento adottato
dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (entrambi riportati nell’appendice normativa) e, in particolare, a:
-
- orientare la condotta, propria e di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla completa esecuzione contrattuale;
- informare, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, dell’obbligo di rispettare gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento secondo quanto disposto dall’art. 2, co. 3, del richiamato D.P.R. 62/2013;
- consegnare copia cartacea o digitalizzata dei Codici di comportamento a tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo (o trasmettere a ciascuno il link di pubblicazione online degli stessi atti) prevedendo, ove possibile e necessario, apposite sessioni formative e informative;
- vigilare sull’osservanza, da parte tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, degli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice, anche tramite i canali interni, le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna,
- qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto;
- qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dirigenti o dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di scelta del contraente, affidamento
o esecuzione del contratto.
- si impegna all’applicazione della disciplina c.d. Whistleblowing, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, in ogni fase del procedimento e nello specifico a:
- attivare, qualora soggetto del settore privato obbligato ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, un proprio canale di segnalazione interna dedicato al Whistleblowing da gestire con tutte le cautele previste dalla normativa;
- informare tutti i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’Amministrazione, della possibilità di presentare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, rivolgendosi ai canali interni dell’Amministrazione e al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione;
-
- rendere edotti, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 (c.d. decreto whistleblowing) a vantaggio di coloro che segnalano le violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo;
- qualora i fatti oggetto di segnalazione interna costituiscano illecito penale procedibile d’ufficio o illecito contabile, sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria competente.
- si impegna a porre in essere tutte le azioni necessarie ad evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi, in ogni fase del procedimento, e a tal fine deve:
- segnalare prontamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dipendente o dirigente o ai consulenti dell'Amministrazione;
- qualora il contratto sia finanziato con fondi PNRR e in ogni altra ipotesi prevista dalla normativa vigente, comunicare all’Amministrazione i dati del proprio titolare effettivo presentando la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, riferibile a quest’ultimo e a tutti i legali rappresentanti dell’Operatore partecipante alla procedura d’appalto;
- non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo oppure professionali con ex dipendenti, dirigenti o consulenti dell’Amministrazione se questi abbiano, per conto dell’Amministrazione nel triennio precedente alla cessazione del rapporto di lavoro, esercitato o collaborato in maniera determinante all’esercizio di poteri autoritativi o negoziali a vantaggio dello stesso Operatore economico ovvero in presenza dei presupposti del divieto di pantouflage di cui agli artt. 53, co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 e 21 del D.lgs. 39/2013.
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi (articolo 76) dichiara:
- di non essersi accordato e di impegnarsi a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza e, in particolare, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla vigente legislazione antimafia e di essere consapevole che la stazione appaltante si riserva di provvedere a tutti gli adempimenti e controlli previsti dalla medesima legislazione prima della stipula del contratto.
Gli obblighi di cui al presente articolo, in fase di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all’Operatore economico con il quale l’Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale dovrà inoltre garantirne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori, obbligati in solido. A tal fine è onere dell’Operatore economico richiamare espressamente e inserire apposita clausola sul rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità nei contratti stipulati con i propri subcontraenti e subappaltatori.
L’Amministrazione
Art. 3
OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
- si impegna a garantire la legalità, l’integrità e la trasparenza, in ogni fase del procedimento, adottando tutte le azioni necessarie a prevenire, da parte di tutti i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:
- qualsiasi tipo di violazione della normativa vigente e, in generale, dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione;
- abusi della loro qualità o dei loro poteri, tesi a costringere o a indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altre utilità;
- la ricezione o la promessa indebite, per sé o per un terzo, di denaro o altre utilità, per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri oppure per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio;
- l’impiego, a proprio o altrui profitto, di invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che conoscano per ragione dell'attività svolta nel procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto e che debbano rimanere segrete;
- l’utilizzo per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la rivelazione o l’agevolazione della conoscenza da parte di terzi di notizie d'ufficio, connesse al procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto, le quali debbano rimanere segrete;
- evitare indebite appropriazioni o destinazioni ad un uso diverso da quello previsto di eventuali somme di denaro o altre cose mobili rese disponibili dall’Operatore economico per le finalità connesse al procedimento di affidamento e/o esecuzione del contratto;
- rispettare gli obblighi di pubblicità legale e di trasparenza previsti dal D.lgs. 36/2023, nonché dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalla normativa vigente in materia.
- si impegna a far rispettare il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e il Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (entrambi riportati nell’appendice normativa) e, in particolare, a:
-
- orientare la condotta di tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in tutte le fasi dell’appalto, dall’avvio del procedimento di affidamento fino alla completa esecuzione contrattuale;
- informare, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, dell’obbligo di rispettare gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- vigilare sull’osservanza, da parte tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, degli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento;
- rispettare le norme in materia di conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 97 del D.lgs. 36/2023, e attivare le relative operazioni di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni a tal fine rese;
- agevolare e non ostacolare in alcun modo le condotte di chi segnala, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo le indicazioni riportate negli atti di regolamentazione interna, al Responsabile per la prevenzione della corruzione:
- qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto;
- qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di terzi che possa influenzare le decisioni relative alla procedura di scelta del contraente, affidamento o esecuzione del contratto.
- garantisce la piena applicazione della disciplina c.d. Whistleblowing, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, in ogni fase del procedimento e nello specifico a:
- attivare e pubblicizzare sul proprio sito istituzionale e con ogni altra forma ritenuta idonea, un proprio canale di segnalazione interna verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione, dedicato al Whistleblowing, da gestire con tutte le cautele previste dalla normativa;
- informare tutti i propri dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualunque titolo, della possibilità di presentare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo, rivolgendosi ai canali interni dell’Amministrazione e al Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Amministrazione;
- rendere edotti, tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 (c.d. decreto whistleblowing) a vantaggio di coloro che segnalano le violazioni lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità, conosciute nel contesto lavorativo;
- qualora i fatti oggetto di segnalazione interna costituiscano illecito penale procedibile d’ufficio o illecito contabile, sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria competente;
-
- laddove, nell'esercizio dell’attività istituzionale, emergano e/o vengano segnalate operazioni che destano sospetto di afferire al fenomeno del riciclaggio o finanziamento del terrorismo, attivare la comunicazione alla UIF della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 231/2007 e secondo le indicazioni riportate negli organizzativi interni dell’Amministrazione.
Art. 4 SANZIONI
- La violazione da parte dell’Operatore economico, sia in veste di partecipante o concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:
- esclusione dalla procedura di affidamento, se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto, nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del D.lgs. 36/2023;
- revoca dell'aggiudicazione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di escutere la cauzione e/o richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie.
- Le sanzioni a carico dell’Operatore economico, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, verranno applicate dalla stazione appaltante secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità.
- L’applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni di cui al presente Patto avviene solo all’esito di un procedimento attivato dall’Amministrazione, nel rispetto di garanzie procedimentali e adeguato contradditorio con l’Operatore economico.
- Salvo che la legge, la normativa o il contratto di riferimento non prevedano diversi modi e ermini procedimentali per la specifica fattispecie, ove l’Amministrazione ravvisi gli estremi di una violazione del Patto, informa l’Operatore Economico dell’avvio del procedimento di cui al precedente comma, tramite comunicazione scritta, da trasmettere via PEC entro trenta giorni dalla piena conoscenza dei fatti costituenti violazione.
In tale sede l’Amministrazione contesta preventivamente l’addebito all’Operatore economico, con l’indicazione delle presunte violazioni e invito a fornire documenti e/o osservazioni scritte, entro il termine perentorio di quindici giorni. Qualora il RUP lo ritenga necessario in rapporto alla tipologia della specifica violazione, contestualmente avvisa l’Operatore stesso che - entro il medesimo
termine – ha facoltà di sanare, ove possibile, la violazione e/o richiedere un colloquio con il medesimo RUP, anche con l’assistenza di un professionista, nel corso del quale fornire deduzioni orali e presentare la documentazione.
Decorsi quindici giorni dal ricevimento della documentazione ovvero dalla data prevista per la loro trasmissione, oppure dall’intervenuto colloquio con il RUP, l’Amministrazione si pronuncia definitivamente in merito alla violazione, disponendo con provvedimento motivato l’archiviazione della procedura o l’applicazione delle sanzioni. Il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato una sola volta per un massimo di ulteriori trenta giorni.
Art. 5 EFFICACIA
Il presente Patto di Integrità resta in vigore e le relative sanzioni sono applicabili sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna.
Art. 6 CONTROVERSIE
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’Integrità fra la stazione appaltante e codesto Operatore economico è demandata in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria competente per territorio nel luogo ove ha sede legale l’Amministrazione.
Luogo e data
L’Operatore economico L’Amministrazione
APPENDICE NORMATIVA
FONTI NAZIONALI
- Legge 6 novembre 2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, l’art. 1, commi 9, lett. e), 17 e 41;
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’art. 53, comma 16-ter;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”.
ALTRE FONTI
- Codice di comportamento del Comune di Senis, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 25/03/2024;
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla stessa approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023
- Piano Nazionale Anticorruzione, Aggiornamento 2023 PNA 2022, Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;
- Piano Nazionale Anticorruzione, Aggiornamento 2024 PNA 2022, Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025;
- Linee guida Whistleblowing adottate dall’Autorità con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.